Liquidazione del danno lungolatente: dies a quo e concause naturali.
- Monica Claudia
- 1 giorno fa
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Articolo di Commento: Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Ordinanza del 5 dicembre 2025 n. 31842.
La Suprema Corte chiarisce due aspetti fondamentali nella valutazione del danno da responsabilità sanitaria:
1. Momento di decorrenza del risarcimento nel danno lungolatente.
Quando il danno si manifesta dopo un lungo periodo di latenza (come nel caso di infezioni virali contratte durante emotrasfusioni), il risarcimento deve essere calcolato dal momento in cui compaiono i sintomi, non da quando si verifica l'evento causativo (la contrazione dell'infezione).
Questo perché il danno biologico risarcibile non è la semplice lesione in sé, ma le conseguenze pregiudizievoli concrete e accertabili sulla salute della persona. Senza effetti dannosi concreti, non esiste danno risarcibile.
2. Valutazione delle concause naturali.
Quando concorrono alla produzione del danno sia una condotta illecita (es. emotrasfusione infetta) sia fattori naturali preesistenti o concomitanti (es. l'etilismo del paziente), il giudice deve:
Verificare che la condotta illecita abbia effettivamente causato l'evento;
Valutare quanto ciascun fattore (condotta illecita e concause naturali) abbia inciso concretamente sul danno finale;
Principio importante: se l'incidenza della concausa naturale rimane incerta, tutte le conseguenze vengono imputate integralmente all'autore della condotta illecita.
IL CASO CONCRETO
Un paziente deceduto nel 2000 per cirrosi epatica aveva contratto l'epatite C (HCV) durante emotrasfusioni nel 1987. Gli eredi hanno ottenuto il risarcimento sia per il danno subito dal paziente (iure hereditatis) sia per il proprio danno (iure proprio).
La Corte d'Appello aveva riconosciuto l'etilismo del paziente come concausa, ma "non predominante" rispetto all'infezione da HCV. La Cassazione ha cassato questa decisione perché la motivazione non spiegava adeguatamente come fosse stata calcolata l'incidenza concreta dell'etilismo nella determinazione del danno risarcibile.
RILEVANZA PRATICA
La sentenza ha importanti implicazioni operative:
nelle patologie a manifestazione differita, la responsabilità va valutata considerando il momento di emersione dei sintomi;
la presenza di fattori di rischio preesistenti nel paziente (comorbilità , stili di vita dannosi) non esclude automaticamente la responsabilità , ma richiede una valutazione quantitativa precisa del loro contributo causale;
in caso di dubbio sull'incidenza delle concause, prevale la tutela del danneggiato con l'imputazione integrale del danno alla struttura sanitaria.

