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Responsabilità sanitaria: incostituzionale il divieto di citare l’assicuratore nel processo penale.

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La Corte costituzionale, con sentenza n. 170, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 83 del codice di procedura penale nella parte in cui impedisce al medico imputato di citare in giudizio, nell'ambito del processo penale, l'assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria per le ipotesi di responsabilità civile derivante dalle coperture assicurative obbligatorie previste dall'articolo 10 della legge n. 24/2017 (legge Gelli-Bianco).



La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Tribunale di Verona, sezione penale, nell'ambito di un procedimento per omicidio colposo a carico di un dirigente medico. Quest'ultimo aveva richiesto la facoltà di chiamare in causa, quale responsabile civile, la compagnia assicuratrice dell'azienda sanitaria pubblica presso cui svolgeva la propria attività. Il giudice rimettente aveva ravvisato nella norma contestata una violazione dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto genera un'irragionevole disparità di trattamento: l'imputato coinvolto nell'azione risarcitoria in sede penale non può ottenere la citazione dell'assicuratore della struttura come responsabile civile, mentre il convenuto in sede civile può chiamare in garanzia il medesimo assicuratore.


La Corte ha accolto la questione, richiamando propri precedenti orientamenti (sentenze n. 112/1998 e n. 159/2022), che avevano già riconosciuto all'imputato la possibilità di citare nel processo penale l'assicuratore nei casi di assicurazioni obbligatorie per responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale e dall'esercizio venatorio.


Secondo la Corte, anche nell'ambito sanitario l'assicurazione obbligatoria introdotta dalla legge n. 24/2017 assolve una funzione "plurima" di garanzia: tutela i pazienti danneggiati, garantendo loro un risarcimento diretto nei limiti del massimale, e protegge i medici assicurati, che hanno diritto a essere sollevati dalle pretese risarcitorie della parte civile. Tale disciplina mira inoltre a contrastare il fenomeno della medicina difensiva.


La pronuncia conclude che precludere al medico imputato la citazione della compagnia assicuratrice nel processo penale determina un'ingiustificata disparità di trattamento (in violazione dell'art. 3 della Costituzione) rispetto al processo civile, dove il convenuto può invece avvalersi della chiamata in garanzia del proprio assicuratore.


Per ragioni di coerenza sistematica, la decisione dichiara inoltre l'illegittimità costituzionale conseguenziale dell'articolo 10, comma 2, della medesima legge n. 24/2017, relativo ai medici che operano in regime libero-professionale. Anche in tale ipotesi, infatti, l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del professionista svolge un'analoga funzione di garanzia in favore sia del paziente sia del medico assicurato.


 
 
 

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