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Paziente non dichiara patologie gravi: Cassazione nega il risarcimento per danni da intervento chirurgico.

Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Ordinanza del 28 aprile 2025 n. 11180.

La sentenza riguarda il ricorso proposto da un paziente contro una decisione della Corte d'Appello di Roma che aveva rigettato la sua richiesta di risarcimento per danni subiti a seguito di un intervento chirurgico.


I FATTI

  • Il 31/10/2011, il paziente si sottopose presso una clinica privata di Roma a un'operazione di artrodesi L3-L4-L5 in regime di intramoenia con un chirurgo proveniente da un ospedale pubblico.

  • Durante l'intervento insorse un'emorragia che rese necessario un secondo intervento il giorno successivo.

  • Il paziente subì gravi lesioni con difficoltà alla minzione e alla funzione erettile, riconosciute dall'INPS come invalidità civile al 100%.

  • Il paziente citò in giudizio il chirurgo, l'Azienda Ospedaliera e la clinica, sostenendo che l'emorragia fosse dovuta al mancato posizionamento di un sistema di drenaggio attivo durante il primo intervento.

  • Il paziente affermò che non gli era stato chiesto se assumesse farmaci anticoagulanti (cardioaspirina), che prendeva dal 2000 a seguito di un'ischemia cerebrale.

ITER PROCESSUALE

  • Il Tribunale di Roma rigettò la domanda.

  • La Corte d'Appello di Roma confermò il rigetto.

  • Il paziente propose ricorso in Cassazione .


La Corte ha rigettato tutti i motivi di ricorso, stabilendo che:


  1. L'omessa informazione sulla pregressa ischemia cerebrale e sull'assunzione di farmaci anticoagulanti era imputabile esclusivamente al paziente.

  2. Il paziente aveva il dovere di dichiarare spontaneamente patologie gravi come l'ischemia cerebrale e l'assunzione prolungata di farmaci anticoagulanti.

  3. La mancata predisposizione di un sistema di drenaggio nel primo intervento era conseguenza diretta dell'insufficienza delle informazioni fornite dal paziente.

  4. L'esame ematologico disposto solo per il secondo intervento era una misura resasi necessaria dopo la scoperta dell'emorragia.

La Corte di Cassazione ha disposto la compensazione delle spese processuali, riconoscendo la peculiarità del caso e la rilevanza della patologia sofferta dal ricorrente.


CONSIDERAZIONI:

Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale nel rapporto medico-paziente: l'obbligo di cooperazione informativa da parte del paziente. È particolarmente significativo come la Corte abbia sottolineato che, indipendentemente dalle domande specifiche poste dal medico, il paziente ha l'onere di comunicare spontaneamente patologie gravi e trattamenti farmacologici rilevanti.

La decisione evidenzia l'importanza della comunicazione bidirezionale nel rapporto terapeutico: se da un lato il medico deve informare adeguatamente il paziente sui rischi dell'intervento, dall'altro il paziente deve fornire tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione preoperatoria.

Dal punto di vista giuridico, la sentenza stabilisce un importante principio di corresponsabilità: la mancata dichiarazione di patologie pregresse e terapie in corso può interrompere il nesso causale tra l'intervento medico e i danni subiti.


 
 
 

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