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Nuova pronuncia della Corte Suprema di Cassazione in tema di autorizzazioni sanitarie e sicurezza del paziente.

Articolo di Commento: Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, Sentenza 5 giugno 2025 n. 20939.


I FATTI

Un medico chirurgo esegue presso il proprio studio privato ("St.Di.") un intervento di sostituzione di protesi mammarie con contestuale liposuzione addominale. La struttura era regolarmente autorizzata, ma solo per interventi in anestesia locale.

L'intervento, invece, richiedeva sedazione e avrebbe dovuto essere eseguito in regime di day surgery o con ricovero di almeno 24 ore.

La paziente sviluppa un'emorragia post-operatoria che richiede trasporto d'urgenza in ospedale per rimozione della protesi. Il caso arriva in Cassazione, che annulla le assoluzioni precedenti proprio per non aver valutato adeguatamente l'inadeguatezza della struttura.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.P.R. 14/1/1997: Requisiti strutturali e organizzativi delle strutture sanitarie.

  • Deliberazione Giunta Regionale Lombardia n. VII/5724 del 27/07/2002: Autorizzazioni specifiche per tipologie di intervento.


L'autorizzazione sanitaria non è generica ma specifica per tipologia di prestazioni e modalità operative.


I REQUISITI DELLA STRUTTURA: QUALI QUELLI MANCANTI?

La Cassazione evidenzia che la struttura era priva dei requisiti necessari previsti dal D.P.R. 14/1997:


Dotazioni Obbligatorie Mancanti:

  • Tavolo operatorio adeguato (non semplice lettino ambulatoriale).

  • Illuminazione chirurgica appropriata.

  • Presidi igienici e organizzativi per interventi complessi.

  • Attrezzature per gestione emergenze (emorragie, complicanze anestesiologiche).

Assistenza Post-Operatoria

  • Monitoraggio prolungato non possibile in struttura ambulatoriale.

  • Impossibilità di gestire complicanze immediate (come dimostrato dal caso).

  • Mancanza di presidi rianimatori per sedazione.


FATTORI AGGRAVANTI:

1. Natura del Re-Intervento: Rischio aumentato per Tessuti già operati con esiti cicatriziali e fibrotici, maggiore difficoltà nell'emostasi e aumentata probabilità di complicanze.

2. Combinazione di Procedure: Doppio intervento (mammario + addominale), pertanto rischio cumulativo e necessità di controlli più rigorosi.


3. Assenza di Presidi di Sicurezza

  • Nessun drenaggio posizionato.

  • Dimissione immediata senza osservazione.

  • Impossibilità di gestire l'emergenza nella stessa struttura.


PROFILI DI RESPONSABILITÀ

  1. Medico.

La Cassazione stabilisce che l'inadeguatezza della struttura è un elemento causalmente rilevante nel determinare il danno, anche quando:

  • Il medico è tecnicamente competente.

  • L'intervento è eseguito correttamente dal punto di vista chirurgico.

  • Non ci sono errori manifesti nella tecnica operatoria.


  1. Struttura.

  2. Responsabilità civile per danni.

  3. Sanzioni amministrative per violazione autorizzazioni.

  4. Possibile revoca dell'autorizzazione.


La Suprema Corte ha affermato che è responsabile il chirurgo plastico che effettua un intervento di mastoplastica additiva e sostituzione di protesi in una struttura ambulatoriale autorizzata solo per interventi da eseguirsi in anestesia locale, priva quindi dei requisiti necessari previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997.


 
 
 

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