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Il TAR Sicilia - Palermo conferma la chiusura di un laboratorio odontotecnico abusivo!

Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo, Sezione 2, Sentenza 7 marzo 2025 n. 521.

Un odontotecnico ha fatto ricorso contro un'ordinanza del Comune che disponeva la chiusura immediata del suo laboratorio.

  • La Guardia di Finanza, durante una perquisizione del 22 marzo 2023, ha scoperto che nei locali si svolgeva abusivamente attività di odontoiatra (non solo odontotecnica).

  • Sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie: piani di lavoro sporchi e impolverati coperti con fogli di giornale, attrezzature poco curate, mancanza di sistemi di sterilizzazione, assenza di dispositivi di protezione individuale.

  • Mancavano diverse autorizzazioni e documentazioni obbligatorie.

  • Il laboratorio operava in una sede diversa da quella registrata ufficialmente.


Le contestazioni del ricorrente:

  1. Difetto di istruttoria da parte del Comune.

  2. Mancanza dei presupposti per un'ordinanza contingibile e urgente.


La decisione del Tribunale

 Il ricorso è stato rigettato perché:

  • Le carenze igienico-sanitarie erano gravi e certificate dall'ASP in un verbale ufficiale.

  • Sussistevano i presupposti per l'ordinanza d'urgenza (pericolo per la salute pubblica).

  • L'istruttoria del Comune era adeguata, basata su accertamenti tecnici concreti.

  • Il provvedimento aveva più motivazioni valide, quindi anche se una fosse stata contestabile, le altre sarebbero bastate a giustificarlo.

Esito: Chiusura del laboratorio confermata.


CONSIDERAZIONI

La sentenza fa riferimento all'art. 11 del R.D. n. 1334/1928, norma fondamentale che disciplina l'attività degli odontotecnici stabilendo una distinzione netta tra:

  • Attività consentita: costruzione di apparecchi di protesi dentaria.

  • Attività vietata: qualsiasi manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente.

Il divieto è assoluto e opera anche "alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato all'odontoiatria", eliminando ogni possibile eccezione.

Nel caso di specie, la Guardia di Finanza ha accertato lo svolgimento della "professione di odontoiatra su paziente all'interno dei locali", configurando così:

  • Abuso di professione ex art. 348 c.p. (esercizio abusivo di professione).

  • Violazione delle norme sanitarie specifiche del settore.


L'abuso rileva su due piani:

  • Penale: reato di esercizio abusivo di professione.

  • Amministrativo: giustifica l'intervento urgente del Sindaco quale autorità sanitaria locale.

 
 
 

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