Il TAR Sicilia - Palermo conferma la chiusura di un laboratorio odontotecnico abusivo!
- Monica Claudia
- 18 giu
- Tempo di lettura: 2 min

Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo, Sezione 2, Sentenza 7 marzo 2025 n. 521.
Un odontotecnico ha fatto ricorso contro un'ordinanza del Comune che disponeva la chiusura immediata del suo laboratorio.
La Guardia di Finanza, durante una perquisizione del 22 marzo 2023, ha scoperto che nei locali si svolgeva abusivamente attività di odontoiatra (non solo odontotecnica).
Sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie: piani di lavoro sporchi e impolverati coperti con fogli di giornale, attrezzature poco curate, mancanza di sistemi di sterilizzazione, assenza di dispositivi di protezione individuale.
Mancavano diverse autorizzazioni e documentazioni obbligatorie.
Il laboratorio operava in una sede diversa da quella registrata ufficialmente.
Le contestazioni del ricorrente:
Difetto di istruttoria da parte del Comune.
Mancanza dei presupposti per un'ordinanza contingibile e urgente.
La decisione del Tribunale
Il ricorso è stato rigettato perché:
Le carenze igienico-sanitarie erano gravi e certificate dall'ASP in un verbale ufficiale.
Sussistevano i presupposti per l'ordinanza d'urgenza (pericolo per la salute pubblica).
L'istruttoria del Comune era adeguata, basata su accertamenti tecnici concreti.
Il provvedimento aveva più motivazioni valide, quindi anche se una fosse stata contestabile, le altre sarebbero bastate a giustificarlo.
Esito: Chiusura del laboratorio confermata.
CONSIDERAZIONI
La sentenza fa riferimento all'art. 11 del R.D. n. 1334/1928, norma fondamentale che disciplina l'attività degli odontotecnici stabilendo una distinzione netta tra:
Attività consentita: costruzione di apparecchi di protesi dentaria.
Attività vietata: qualsiasi manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente.
Il divieto è assoluto e opera anche "alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato all'odontoiatria", eliminando ogni possibile eccezione.
Nel caso di specie, la Guardia di Finanza ha accertato lo svolgimento della "professione di odontoiatra su paziente all'interno dei locali", configurando così:
Abuso di professione ex art. 348 c.p. (esercizio abusivo di professione).
Violazione delle norme sanitarie specifiche del settore.
L'abuso rileva su due piani:
Penale: reato di esercizio abusivo di professione.
Amministrativo: giustifica l'intervento urgente del Sindaco quale autorità sanitaria locale.
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