Cassazione: consenso informato e limiti del risarcimento per violazione del diritto all’autodeterminazione.
- Monica Claudia
- 2 giorni fa
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Articolo di Commento: Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Ordinanza del 5 giugno 2025 n. 15079.
I FATTI: Una paziente affetta da patologie oculari, si sottopose tra il 2007 e il 2010 a tre interventi chirurgici per l'impianto di cristallino artificiale bilaterale, su indicazione del medico oculista. A seguito dell'insorgenza di uveite all'occhio destro e della sua evoluzione negativa, la paziente subì la perdita sostanziale della funzionalità dell'occhio destro, con conseguenti danni anche di natura psicologica.
DOMANDE RISARCITORIE DELLA PAZIENTE
a) Responsabilità professionale medica: sosteneva l'erroneità della scelta terapeutica in relazione alla propria patologia e situazione clinica complessiva.
b) Violazione del consenso informato: lamentava la mancata adeguata informazione circa le alternative terapeutiche disponibili e i rischi connessi agli interventi, con particolare riferimento alla possibile insorgenza di uveite. Su tale base richiedeva il risarcimento del danno alla salute, sostenendo che non si sarebbe sottoposta agli interventi se correttamente informata.
c) Danno da lesione del diritto all'autodeterminazione: richiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla mancata prospettazione dei possibili esiti negativi, configurato come sofferenza aggiuntiva per l'impreparazione alle complicanze sopravvenute.
LE DECISIONI DEL TRIBUNALE E DELLA CORTE DI APPELLO
Sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Bologna rigettarono le domande, stabilendo che:
Gli interventi risultavano tecnicamente appropriati e correttamente eseguiti.
L'uveite e la sua evoluzione negativa non costituivano conseguenza degli interventi, ma evoluzione naturale della patologia.
Pur sussistendo carenze nell'informazione prestata, la paziente non aveva dimostrato (allegazioni generiche) che avrebbe rifiutato il consenso se adeguatamente informata.
Non risultavano provati danni risarcibili derivanti dalla violazione dell'obbligo informativo.
LA CASSAZIONE:
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione d'appello con le seguenti precisazioni:
Sul consenso informato: È onere del paziente dimostrare che, se adeguatamente informato, avrebbe rifiutato l'intervento. La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di prova testimoniale relativa alle manifestazioni ex post di rammarico della paziente, ritenendola irrilevante ai fini della valutazione prognostica ex ante del comportamento che la stessa avrebbe tenuto in caso di corretta informazione.
Sul danno da violazione dell'autodeterminazione: La pretesa risarcitoria risulta infondata in radice, poiché le sofferenze lamentate per l'inaspettato peggioramento delle condizioni di salute non possono ritenersi causalmente ricollegabili alla carente informazione, essendo gli esiti negativi indipendenti dagli interventi eseguiti secondo gli accertamenti di merito.