CASSAZIONE: responsabilità penale del medico di base e posizione di garanzia.
- Monica Claudia
- 8 set
- Tempo di lettura: 5 min

Articolo di Commento: Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, Sentenza del 9 luglio 2025 n. 25145.
I SOGGETTI COINVOLTI
Medico di medicina generale: imputato.
Paziente: donna diabetica deceduta il 31 marzo 2016.
Figlia della paziente: parte civile ricorrente.
Specialista: medico che visitò la paziente.
CRONOLOGIA DEI FATTI
16 febbraio 2016: Lo specialista visita la paziente a domicilio, riscontra edema marcato agli arti inferiori con ulcere essudanti e segnala al MMG la necessità di ricovero urgente per migliore inquadramento clinico-diagnostico.
Giorni successivi: Peggioramento delle condizioni (perdita di alimentazione, difficoltà respiratorie, stato confusionale).
15 marzo 2016: Ricovero tramite 118 presso ospedale di Reggio Calabria.
31 marzo 2016: Decesso per insufficienza multiorgano secondaria a sepsi.
Imputazione: Il medico di medicina generale era accusato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) per non aver disposto il ricovero urgente nonostante fosse a conoscenza delle precarie condizioni della paziente.
L'ITER GIUDIZIARIO PRECEDENTE ALLA CASSAZIONE
La vicenda giudiziaria ha avuto un percorso articolato che merita di essere ripercorso per comprendere le ragioni dell'intervento finale della Suprema Corte.
Il primo grado: l'assoluzione del Tribunale.
Il 18 marzo 2023, il Tribunale di Reggio Calabria aveva pronunciato una sentenza di assoluzione nei confronti del medico di base., stabilendo che "il fatto non sussiste". I giudici di prime cure, evidentemente, avevano ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per configurare la responsabilità penale del medico di medicina generale nella morte della paziente.
Il primo intervento della Cassazione
Tuttavia, questa prima decisione assolutoria venne impugnata e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 46179 del 12 settembre 2023, annullò la pronuncia del Tribunale disponendo il rinvio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria. Questo primo intervento della Suprema Corte evidenziava già delle criticità nella valutazione del caso da parte dei giudici di primo grado.
Il giudizio di rinvio: la conferma dell'assoluzione
Il 6 giugno 2024, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, chiamata a decidere come giudice di rinvio, confermò sostanzialmente l'orientamento del Tribunale, assolvendo nuovamente il dott. Fe.Gi. con la medesima formula ("il fatto non sussiste").
La motivazione dei giudici di secondo grado si articolava su diversi punti che, alla luce della successiva decisione della Cassazione, si riveleranno problematici:
La questione temporale del ricovero: I giudici d'appello si concentrarono molto sul fatto che, al momento della visita dello specialista (16 febbraio 2016), non sussistevano i presupposti per un ricovero in via d'urgenza. La specialista stessa, durante il dibattimento, aveva precisato che "le condizioni per un ricovero immediato non erano esistenti al momento della visita", pur avendo segnalato al medico di base la necessità di "programmarlo quanto prima".
Il comportamento del medico: La Corte d'Appello aveva dato rilievo al fatto che il medico di base, il giorno successivo alla comunicazione della specialista., aveva trasmesso il modulo per il ricovero della paziente e si era "adoperato affinché la paziente assumesse la terapia indicata". Questo sembrava dimostrare, secondo i giudici, che il medico si era attivato appropriatamente.
La mancanza di informazioni sull'aggravamento: Un punto centrale della motivazione assolutoria riguardava il fatto che, secondo la ricostruzione dei giudici, non risultava provato che il medico di base fosse stato messo a conoscenza del successivo aggravamento delle condizioni della paziente. I giudici sottolinearono che l'alterazione dei parametri vitali (perdita di alimentazione, difficoltà respiratorie, stato confusionale) si era verificata solo nei dieci giorni precedenti al ricovero effettivo (15 marzo), ma che le dichiarazioni della figlia su questo punto erano "generiche" e non permettevano di stabilire se il medico ne fosse a conoscenza.
L'interpretazione restrittiva dell'imputazione: La Corte d'Appello aveva anche ritenuto che l'imputazione si riferisse specificamente al "non aver disposto l'immediato ricovero" e che quindi non fosse possibile valutare altri profili di responsabilità, come il non aver programmato tempestivamente il ricovero o il non aver effettuato visite domiciliari successive. Questa interpretazione, che si richiamava all'art. 521 c.p.p. (diversità del fatto), sarà uno dei punti più criticati dalla Cassazione.
La valutazione delle responsabilità concorrenti: I giudici avevano anche considerato che la specialista, pur avendo segnalato la necessità del ricovero, non aveva proceduto essa stessa a disporre il ricovero d'urgenza, e che i familiari avevano comunque la possibilità di attivare autonomamente il servizio 118.
Le contraddizioni emerse
Dalla lettura della sentenza d'appello emergevano però alcune contraddizioni che la Cassazione poi evidenzierà:
Da un lato si riconosceva che il ricovero sarebbe stato "certamente tardivo" e che un ricovero anticipato avrebbe avuto carattere "salvifico".
Dall'altro si escludeva la responsabilità del medico per il mancato ricovero tempestivo.
Si valorizzava l'invio del "modulo per il ricovero", ma le modalità e l'efficacia di questo invio rimanevano "generiche ed aspecifiche".
Questa seconda assoluzione, pur confermata in appello, presentava quindi delle fragilità argomentative che hanno reso inevitabile l'intervento della Cassazione per un riesame complessivo della questione alla luce dei principi consolidati in materia di responsabilità medica e posizione di garanzia.
I MOTIVI DEL RICORSO DELLA PARTE CIVILE
La figlia della paziente ha impugnato la sentenza con 9 motivi, lamentando principalmente:
Irrilevanza del fatto che il ricovero non fosse inizialmente urgente (patologia ingravescente).
Erronea valutazione della condotta della specialista.
Mancata considerazione della posizione di garanzia del MMG.
Violazione dell'art. 521 c.p.p. per pretesa diversità del fatto.
Valutazione errata delle prove sull'invio della richiesta di ricovero.
Mancata considerazione delle condizioni ambientali della paziente.
Mancata credibilità alle dichiarazioni sui solleciti al medico.
Obliterazione del profilo della mancata visita domiciliare.
Errata interpretazione dei tempi per il ricovero.
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Suprema Corte ha ACCOLTO il ricorso, annullando la sentenza con rinvio per i seguenti motivi principali:
1. Posizione di garanzia del medico di medicina generale
PRINCIPIO CONSOLIDATO: Il rapporto terapeutico genera posizione di garanzia con obbligo di tutela della vita e salute.
APPLICAZIONE AL CASO: Il medico di base aveva in carico continuativamente la paziente.
CONSEGUENZA: Non può limitarsi alla mera prescrizione del ricovero.
2. Obblighi derivanti dalla posizione di garanzia
Il medico di base avrebbe dovuto:
Informare compiutamente la paziente su condizione e prognosi.
Mettere in atto misure per prevenire il peggioramento.
Vigilare sull'evoluzione clinica.
Intervenire tempestivamente di fronte al peggioramento.
Assicurarsi che il ricovero fosse effettivamente programmato in tempi compatibili.
3. Irrilevanza della condotta di altri soggetti
Gli obblighi del MMG non vengono meno per il fatto che altri soggetti (specialista, familiari) abbiano analoghi obblighi.
Ciascun garante risponde autonomamente della propria posizione.
4. Carattere salvifico del ricovero anticipato
Era emerso chiaramente che un ricovero tempestivo avrebbe potuto evitare il decesso.
Questo elemento non era stato adeguatamente valutato.
CONSIDERAZIONI
Questa sentenza riveste particolare importanza perché:
1. Rafforza la posizione di garanzia del MMG: La Cassazione ribadisce con forza che il medico di medicina generale, per il rapporto continuativo con il paziente, assume una posizione di garanzia che va oltre la mera prescrizione. È richiesto un monitoraggio attivo dell'evoluzione clinica.
2. Chiarisce gli obblighi del garante: Non è sufficiente prescrivere una terapia, inviare una richiesta di ricovero e delegare ad altri la presa in carico.
È necessario:
Vigilare attivamente sull'evoluzione.
Assicurarsi dell'effettiva attuazione delle prescrizioni.
Intervenire tempestivamente in caso di peggioramento.
3. Autonomia delle posizioni di garanzia: la presenza di altri soggetti con obblighi di cura (specialisti, familiari) non esonera ciascun garante dai propri doveri specifici.
4. Rilevanza del nesso causale: la sentenza sottolinea l'importanza del carattere salvifico dell'intervento omesso: se il ricovero tempestivo avrebbe potuto evitare l'evento, l'omissione assume rilevanza causale.
CONSIDERAZIONI PRATICHE
La decisione della cassazione evidenzia che in capo ai MMG ricadono specifici obblighi ed è opportuno che questi:
Implementino sistemi di monitoraggio dei pazienti cronici.
Documentino adeguatamente le prescrizioni e il follow-up.
Si assicurino attivamente dell'esecuzione delle prescrizioni.
Non si limitino all'invio di richieste di ricovero.
Mantengano contatti con pazienti a rischio di aggravamento.





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